Prelazione agraria e società agricole: una sentenza che chiarisce (finalmente) i confini del diritto

Tribunale di Ravenna, Sent. n. 394/2021 – confermata in appello nel 2024

Il tema della prelazione agraria continua a generare contenziosi, soprattutto quando in gioco non ci sono persone fisiche ma società agricole. La sentenza del Tribunale di Ravenna (n. 394/2021), confermata dalla Corte d’Appello di Bologna nel 2024, offre un chiarimento importante su chi può davvero esercitare la prelazione e su quali requisiti siano imprescindibili.

Il caso: società agricola contro società agricola

La Società Agricola Alfa agisce in giudizio sostenendo che la vendita di un fondo agricolo confinante, effettuata dai proprietari in favore della Società Agricola Beta, avrebbe violato il suo diritto di prelazione agraria. Chiede quindi il riscatto del fondo, per un valore di € 275.000.

La convenuta Beta si oppone, contestando la sussistenza dei requisiti in capo all’attrice.

Il nodo giuridico: la società agricola può esercitare la prelazione?

Il Tribunale affronta un tema centrale: → una società agricola può essere titolare del diritto di prelazione?

La risposta è sì, ma solo se ricorrono condizioni molto precise.

I passaggi normativi richiamati dal giudice

  • Art. 8 L. 590/1965 – prelazione dell’affittuario coltivatore diretto
  • Art. 7 L. 817/1971 – estensione al confinante coltivatore diretto
  • D.Lgs. 99/2004, art. 2 – prelazione alle società agricole solo se almeno la metà dei soci è coltivatore diretto
  • L. 154/2016 – estensione al confinante imprenditore agricolo professionale (IAP)

Il Tribunale ricostruisce con precisione l’evoluzione normativa, sottolineando un principio chiave:

La prelazione agraria è un’eccezione alla libera circolazione dei beni e non può essere applicata in via estensiva o analogica.

Perché la domanda viene rigettata

Il Tribunale esclude il diritto di prelazione in capo alla società attrice per tre motivi decisivi:

1 Mancanza di soci coltivatori diretti

Nessuno dei soci della società Alfa è coltivatore diretto. Questo esclude l’applicazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004.

2 Mancata coltivazione biennale dei terreni confinanti

Il fondo confinante era stato affittato a terzi per oltre due anni. La società non coltivava direttamente il terreno, requisito essenziale per la prelazione del confinante.

Il giudice osserva che le fatture prodotte dall’attrice dimostravano solo attività di confezionamento del vino, non la coltivazione delle uve.

3 Mancanza della qualifica di IAP in capo alla società

Uno dei soci era IAP, ma la società non aveva ottenuto il riconoscimento formale da parte della Regione. Il giudice chiarisce che:

La qualifica di IAP della persona fisica non si trasferisce automaticamente alla società.

Il principio affermato dalla sentenza

La prelazione agraria non spetta alla società agricola che:

  • non ha soci coltivatori diretti (almeno il 50%),
  • non coltiva direttamente i terreni confinanti da almeno due anni,
  • non è formalmente riconosciuta come IAP dalla Regione.

In assenza di questi requisiti, non può esercitare né la prelazione né il riscatto.

L’esito

Il Tribunale:

  • rigetta la domanda,
  • condanna la società attrice al pagamento delle spese legali.

La Corte d’Appello di Bologna conferma integralmente la decisione nel 2024.

Perché questa sentenza è importante

Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale per chi opera nel settore agricolo:

La prelazione agraria non è uno strumento “automatico” per le società agricole. Serve una struttura societaria coerente, una coltivazione effettiva e continuativa, e un riconoscimento formale dei requisiti professionali.

Per gli operatori del settore, per i notai e per gli avvocati, questa sentenza rappresenta un riferimento chiaro per valutare la legittimità delle pretese di prelazione.

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