Prelazione agraria e accordi transattivi: quando il diritto non si applica

Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 1017/2021 ha affrontato un tema di grande interesse pratico per agricoltori, società agricole e proprietari di fondi: l’applicabilità del diritto di prelazione agraria quando il trasferimento del fondo avviene nell’ambito di una transazione volta a definire pregresse obbligazioni tra le parti.

Il caso

Una società agricola affittuaria aveva agito in giudizio sostenendo che la vendita dei terreni condotti in affitto fosse avvenuta in violazione del proprio diritto di prelazione e riscatto ex art. 8 L. 590/1965 e art. 2 d.lgs. 99/2004. La vendita era stata effettuata in esecuzione di un accordo di mediazione tra i precedenti proprietari e l’acquirente, finalizzato a compensare rilevanti conguagli derivanti da una precedente sentenza di divisione ereditaria.

L’affittuaria lamentava l’assenza della denuntiatio e chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto di riscatto.

La decisione del Tribunale

Il Giudice ha rigettato la domanda, ritenendo che:

  • l’operazione non costituisse una vendita ordinaria, ma una datio in solutum inserita in un più ampio accordo transattivo;
  • mancasse la “parità di condizioni” richiesta dalla legge per l’esercizio della prelazione;
  • la controprestazione dell’acquirente (compensazione di un ingente credito) non fosse fungibile né sostituibile dall’affittuario.

Il Tribunale richiama un orientamento consolidato della Cassazione (sent. n. 3283/1984), secondo cui la prelazione agraria non opera quando la vendita è solo una delle componenti di un accordo transattivo complesso, nel quale la prestazione dell’acquirente non è economicamente comparabile con quella che potrebbe offrire il prelazionante.

Principio affermato

La prelazione agraria non si applica quando il trasferimento del fondo avviene nell’ambito di una transazione che include prestazioni non fungibili, come la compensazione di crediti o la definizione di una lite.

Perché è una sentenza importante

Questa pronuncia ribadisce un concetto essenziale: la prelazione agraria tutela l’affittuario solo quando la vendita è un trasferimento “puro” a titolo oneroso, non quando il trasferimento è parte di un accordo più articolato e non comparabile sul piano economico.

Per proprietari e conduttori agricoli, ciò significa che:

  • non ogni trasferimento di terreni agricoli richiede la denuntiatio;
  • gli accordi transattivi complessi possono escludere la prelazione;
  • è fondamentale valutare la natura giuridica dell’operazione e la fungibilità della controprestazione.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Parma offre un chiarimento utile per chi opera nel settore agricolo e per i professionisti del diritto: la prelazione agraria non è un diritto assoluto, ma trova applicazione solo quando ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, inclusa la reale comparabilità dell’operazione.

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