Diritto
DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE

Questioni
coniugali

I professionisti dello Studio, applicando un metodo di lavoro che dà ampio spazio all’autonomia negoziale delle parti per la definizione del loro conflitto (attraverso un percorso fondato sulla conoscenza dei propri diritti, sulla chiarezza ed esplicitazione delle rispettive aspettative personali ed economiche).

Privilegiano la mediazione sulle reciproche posizioni e rivendicazioni dei coniugi, al fine di trovare una soluzione condivisa che li aiuti, soprattutto quando ci sono figli, a proseguire una relazione genitoriale fondata sul dialogo e sulla collaborazione.

Convivenza

Redazione di contratti di convivenza eterosessuale e omossessuale (accordi scritti con cui ogni coppia di fatto può definire le questioni inerenti l’assetto economico-patrimoniale, anche in vista dell’eventuale rottura del rapporto o della scomparsa prematura di uno dei conviventi), ordini di protezione contro gli abusi familiari e allontanamento del convivente.

Matrimonio

Nullità – annullamento – comunione e separazione dei beni – impresa familiare – fondo patrimoniale – ordini di protezione contro gli abusi familiari e allontanamento del coniuge.

Separazione

Consensuale – giudiziale – modifica delle condizioni della separazione – assegnazione della casa coniugale – mantenimento del coniuge e dei figli.

Divorzio

Congiunto – contenzioso – modifica delle condizioni di divorzio – assegnazione della casa coniugale, mantenimento coniuge e figli, accordi una tantum- diritto al TFR del coniuge.

Figli

Affidamento e collocamento dei minori, riconoscimento e disconoscimento giudiziale della paternità, protezione del minore dai conflitti genitoriali – limitazione e decadenza dalla potestà-responsabilità genitoriale.

Risarcimento da danno

Biologico – morale – esistenziale:
conseguente a responsabilità del genitore, del coniuge, del familiare, oppure del convivente.

Tutela della persona

Sono diversi gli ambiti per cui la singola persona potrebbe aver necessità di sostegno legale.
In specifico il nostro Studio di occupa di: interdizione e inabilitazione, amministrazione di sostegno, cambiamento del nome e del cognome.

“Lo Studio Legale si avvale della collaborazione di psicologi per le pratiche di separazione e divorzio e i procedimenti di diritto minorile, nonché di commercialisti e notai per le questioni di natura patrimoniale e societaria.”

Lo Studio

RACCONTACI LE TUE ESIGENZE

NOZIONI

3
Negoziazione assistita

Nel mese di dicembre 2014, è entrata in vigore la procedura di negoziazione assistita.
Il procedimento offre la possibilità ai coniugi di separarsi o divorziare trovando un accordo consensuale, senza, sostanzialmente, adire il Tribunale, con una notevole accelerazione dei tempi.

La procedura è applicabile sia in presenza che in assenza di figli ed è necessario l’ausilio e la rappresentanza da parte di un avvocato per parte.

"Divorzio breve”

Il 26 maggio 2015 è entrato in vigore il cd. “ Divorzio breve”.
Indipendentemente dalla presenza o meno di figli, oggi si può chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla separazione se essa è stata consensuale oppure dopo un anno se la separazione è stata giudiziale.
Il termine di sei mesi o un anno decorre dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.

La nuova legge, inoltre, stabilisce lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, dal momento in cui essi, in sede di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, questi li autorizza a vivere separati.

Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013, la quale ha finalmente abolito la differenza tra figli legittimi e naturali, vi è stata l’approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76, recante un riconoscimento giuridico alle coppie composte da persone dello stesso sesso ed alle coppie di fatto.

Unioni civili

L’Istituto delle unioni civili è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 76/2016 (art. 1, commi da 1 a 35). Con essa si è attribuita rilevanza giuridica alla relazione affettiva intercorrente fra persone del medesimo sesso.

L’unione civile si può costituire tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con dichiarazione avanti all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; per molti aspetti l’unione civile dà luogo ad un vincolo analogo al matrimonio.

Come per il matrimonio, il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni: essa è derogabile attraverso una convenzione matrimoniale stipulabile avanti all’ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione. L’unione civile può essere sciolta o concordemente tra le parti o su istanza di una delle due ed a seguito di un provvedimento giudiziale.

Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013, la quale ha finalmente abolito la differenza tra figli legittimi e naturali, vi è stata l’approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76, recante un riconoscimento giuridico alle coppie composte da persone dello stesso sesso ed alle coppie di fatto.

Contratti di convivenza

La legge n. 76/2016, all’art.1, dal comma 36 al comma 67, disciplina le c.d. coppie di fatto. Perché si applichi il regime delle “convivenze di fatto” è necessaria l’esistenza di due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, maggiorenni, “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un’unione civile”.

La recente legge ha attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato.

I professionisti dello Studio Bisson forniscono assistenza alla redazione dei contratti di convivenza nei quali possono essere disciplinati gli aspetti personali (casa di comune residenza, premorienza di uno dei due conviventi, assistenza reciproca), aspetti patrimoniali (comunione o separazione dei beni, modalità di contribuzione alle necessità della vita comune).