Prelazione agraria e società agricole: la Corte d’Appello di Bologna chiarisce i requisiti (Sent. n. 1606/2024)

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1606/2024, ha affrontato un tema cruciale nel diritto agrario: una società agricola qualificata come IAP può esercitare il diritto di prelazione? La risposta è no, se non possiede i requisiti tassativi previsti dalla legge.

Una decisione che incide direttamente sulle compravendite di terreni agricoli e sulle strategie delle società agricole.

1. Il caso: una società agricola rivendica la prelazione su un fondo confinante

La Società Agricola Alfa S.n.c. aveva impugnato la decisione del Tribunale di Ravenna, sostenendo di avere diritto alla prelazione agraria su un terreno venduto alla Società Agricola Beta.

Secondo l’appellante:

  • la società era Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
  • coltivava il fondo confinante;
  • la vendita era avvenuta in violazione del proprio diritto di prelazione.

Chiedeva quindi il trasferimento del fondo a proprio favore.

2. La Corte d’Appello: la società è IAP, ma non può esercitare la prelazione

La Corte compie un’analisi in due fasi.

La società Alfa è IAP

La Corte corregge il Tribunale:

  • una società di persone può essere IAP se almeno un socio possiede la qualifica;
  • non serve un riconoscimento amministrativo formale.

La società Alfa è IAP.

Ma non ha diritto alla prelazione agraria

Ed è qui il punto decisivo.

La Corte afferma che:

  • la prelazione agraria è un’eccezione e non può essere estesa per analogia;
  • l’art. 7 L. 817/1971 richiede l’iscrizione alla previdenza agricola;
  • solo le persone fisiche possono essere iscritte alla previdenza agricola;
  • le società possono esercitare la prelazione solo se almeno metà dei soci sono coltivatori diretti.

Una società IAP senza soci coltivatori diretti non può esercitare la prelazione.

3. Manca anche il requisito oggettivo: la coltivazione biennale

La Corte rileva inoltre che:

  • la società Alfa non coltivava direttamente il fondo confinante nei due anni precedenti;
  • il terreno era concesso in affitto a un terzo.

Assente anche il requisito oggettivo della coltivazione biennale.

4. La decisione finale

La Corte d’Appello:

  • rigetta l’appello;
  • conferma la sentenza del Tribunale di Ravenna;
  • condanna la società Alfa alle spese del giudizio.

Perché questa sentenza è importante

1. Le società IAP non hanno automaticamente diritto alla prelazione

La qualifica IAP non è sufficiente.

2. La prelazione agraria è un istituto eccezionale

Va interpretato in modo restrittivo.

3. La coltivazione deve essere effettiva e documentata

L’affitto del fondo è ostativo.

4. Le società agricole devono verificare attentamente i requisiti

Prima di esercitare la prelazione o il riscatto.

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